Spettabile Operatore economico, in primo luogo corre l’obbligo specificare che questa Civica Amministrazione ha inteso premiare il contenuto qualitativo della convenzione di concessione in perfetta adesione alla normativa di settore, segnatamente l’art. 183, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici, secondo cui: “Oltre a quanto previsto dall'articolo 95, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione”.
In merito poi alla paventata commistione fra offerta tecnica ed offerta economica mette conto evidenziare che: “- il c.d. principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica, denominato anche come divieto di commistione, risponde alla finalità di garantire la segretezza dell’offerta economica (cfr., tra le altre Cons. Stato, VI, 22 novembre 2012, n. 5928) ed è perciò funzionale ad evitare che l’offerta tecnica contenga elementi che consentano di ricostruire, nel caso concreto, l’entità dell’offerta economica (cfr. Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n. 5392); - coerente con tale finalità è l’affermazione per la quale il divieto non va inteso in senso assoluto, bensì relativo, con indagine da condurre in concreto, in riferimento alla detta funzione (cfr. Cons. Stato, III, 3 aprile 2017, n. 1530, cui adde, tra le altre, id., 24 settembre 2018, n. 5499); - il divieto in parola, inoltre, non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara (cfr. Cons. di Stato, V, 12 novembre 2015, n. 5181), attesa l’insussistenza di una norma di legge che vieti l’inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica (cfr. Cons. di Stato, 27 novembre 2014, n.5890), a meno che uno specifico divieto non sia espressamente ed inequivocabilmente contenuto nella legge di gara (cfr. Cons. Stato, V, 14 dicembre 2018, n. 7057); - in particolare, possono essere inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara (cfr. Cons. Stato, V, 22 febbraio 2016, n. 703); - conseguentemente si è ammessa l’indicazione nell’offerta tecnica di “alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica” (Cons. Stato, III, 20 gennaio 2016, n. 193) o purché non venga anticipatamente reso noto il “prezzo” dell’appalto (Cons. Stato, V, 13 giugno 2016, n. 2530)” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, n. 4342 del 25/06/2019).
Peraltro, di recente si è avuto modo di affermare in giurisprudenza che: “la commistione di elementi dell’offerta tecnica con quella economica è possibile e non reca un pregiudizio al principio di segretezza delle offerte quando gli elementi di quest’ultima anticipati nella prima abbiano carattere del tutto marginale rispetto alla base d’asta ribassabile o se gli stessi siano inscindibili dagli aspetti di carattere qualitativo da esporre in sede di offerta tecnica” (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, n. 167 del 9/01/2020).
Ciò posto, ai fini dell’ottenimento del relativo punteggio, a pag. 45 e 46 del disciplinare di gara si legge che: “In riferimento ai sub criteri da 5.1) a 5.7) sarà considerata migliore la bozza di convenzione che, fatti salvi i contenuti minimi già diffusamente illustrati nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale oltreché le ulteriori disposizioni inderogabili previste nello stesso Capitolato, illustri e chiarisca, con dovizia di particolari, tutte le procedure, i diritti, i doveri, gli obblighi, le prestazioni, le facoltà ed i poteri del Concessionario e del Concedente per tutto l’iter dell’intervento (progettazione, verifica, realizzazione, direzione dei lavori, collaudi, conduzione, gestione, manutenzione e riconsegna) con particolare riferimento a: modalità di esecuzione dei lavori; poteri di controllo dell’Amministrazione aggiudicatrice in fase di progettazione esecutiva, in fase di esecuzione dei lavori ed in materia di sicurezza; caratteristiche dei servizi da prestare e della loro gestione; modalità di adeguamento del canone annuo: a) con specifico riferimento al rispetto degli indicatori di perfomance; b) con specifico riferimento all’aumento o diminuzione dei punti luce da gestire; modalità di revisione del piano economico e finanziario; poteri di controllo dell’Amministrazione aggiudicatrice durante la fase di gestione dell’intervento; presupposti e condizioni di base di base che determinano l’equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione”. Di poi, a pagina 39 si legge che: “per l’acquisizione dei punteggi relativi all’elemento 5 il concorrente dovrà produrre una bozza di convenzione di concessione in formato A4. Il testo della bozza di convenzione dovrà essere strutturato in articoli e dovrà comprendere, tra gli altri, i sub criteri riportati al predetto punto 5. Parimenti dovrà essere allegata alla bozza di convenzione la cosiddetta “matrice dei rischi”. Non è previsto un numero massimo di pagine. Tale bozza di convenzione non deve riportare elementi tali da rendere palesi i contenuti della busta economico-temporale”.
Di talché, davvero non si comprende in quale parte della lex specialis di gara venga richiesto all’operatore economico di indicare, nella bozza di convenzione da versarsi nell’ambito dell’offerta tecnica, elementi economici che consentano di ricostruire o di rendere nota l’offerta economico-temporale e dunque di incorrere nella violazione del principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica così come tratteggiato dalla giurisprudenza di cui si è dato diffusamente conto.
Confidando di aver fornito il richiesto dettagliato chiarimento, si porgono distinti saluti. Il RUP.