Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: SETTORE AMBIENTE-AGRICOLTURA-PATRIMONIO DEL COMUNE DI BITETTO
Cig: B69CEFA2FA
Cup: D49J21008730001
Stato: Aperta
Oggetto: servizi e lavori dell’”INTERVENTO DI MISURE DI PREVENZIONE, MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA DISCARICA ABUSIVA IN C.DA NEPTA CUP D49J21008730001
Descrizione: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 71 e 108 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per l’affidamento dei servizi e lavori dell’”INTERVENTO DI MISURE DI PREVENZIONE, MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA DISCARICA ABUSIVA IN C.DA NEPTA - CUP D49J21008730001
Importo di gara: € 6.980.034,07
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 6.897.099,26
- Importo non soggetto a ribasso: € 82.934,81
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Servizi
Criterio di aggiudicazione: Prezzo Più Basso
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Dott.ssa MARIA MAGRONE
Data di pubblicazione: 28/04/2025
Data scadenza presentazione chiarimenti:
27/05/2025 12:00 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
05/06/2025 12:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa ed economica
-
Da:
dalla data di pubblicazione della gara
-
A:
05/06/2025 12:00 - Europe/Rome
Data apertura buste economiche
05/06/2025 13:00 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - Determina a contrarre Unico file.pdf
Manuale operativo - MO - Procedura PPB - Senza Marca.pdf
Bando di gara - Bando di gara Bonifica NEPTA.pdf.p7m
Capitolato - R.35 Capitolato speciale d'appalto.pdf.p7m.p7m
DGUE - Modello dgue Nepta.docx
modulistica - MODULISTICA.zip
allegati progettuali - PROGETTO.zip
disciplinare di gara - Disciplinare di gara Lavori e Servizi Bonifica NEPTA.pdf.p7m
Determina di approvazione schema bando - Determina_di_approvazione_schema_bando (1) (2).pdf.p7m
Allegato:
Bando di gara - Bando di gara Bonifica NEPTA.pdf.p7m
COMUNICAZIONE - Nepta precisazioni atti gara.pdf
COMUNICAZIONE - Nepta precisazioni atti gara.pdf.p7m
Localizzazione sito Nepta - Discarica Nepta.kmz
COMUNICAZIONE RINVIO PRIMA SESSIONE - COMUNICAZIONE_signed.pdf
PRECISAZIONE - Nepta precisazione crediti-patente_signed.pdf
PRECISAZIONE - Nepta precisazione crediti-patente.pdf
COMUNICAZIONE - Nepta precisazione crediti-patente.pdf.p7m
Chiarimenti
Risposta:
a) Trattasi di refuso. La SA non applicherà l’esclusione automatica delle offerte anomale e quanto disposto dall’Art. 54 in quanto non applicabile alla procedura di gara in oggetto.
b) L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 4 classe c) e 9 classe b), di cui al D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., art. 212 costituiscono requisito soggettivo di idoneità professionale e non requisito di capacità tecnico-professionale o di mera esecuzione, pertanto non può essere subappaltabile. Tale requisito deve essere posseduto già al momento della presentazione dell'offerta da parte dell’operatore economico o da ciascun componente di un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione richiesti è consentito alle imprese associate o costituende in raggruppamento, procedere al cumulo delle sole classi di iscrizioni all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA), in ragione dell’importo dei servizi che ciascuna di esse deve eseguire, fermo restando l’iscrizione in ogni categoria richiesta da parte di ciascuna impresa del RT e che ciascuna impresa deve risultare iscritta all’Albo nella categoria e classe corrispondente all’attività che si è obbligata ad eseguire.
Risposta:
Si veda risposta al quesito 1b
Risposta:
Si veda risposta al quesito 1b
Risposta:
Quanto richiesto è presente all’interno dell’elaborato R.2 Relazione tecnica indagini integrative
Si conferma quanto riportato alla risposta 1b.
L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 4 classe c) e 9 classe b), di cui al D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., art. 212, costituiscono requisito soggettivo di idoneità professionale e non requisito di capacità tecnico-professionale o di mera esecuzione, pertanto non subappaltabile, ma richiesto per l’esecuzione delle attività in appalto trattandosi di lavori di MISURE DI PREVENZIONE, MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA DISCARICA ABUSIVA IN C.DA NEPTA che riguarda la raccolta, selezione, trasporto, smaltimento e recupero di rifiuti presso impianti autorizzati.
Tale requisito deve essere posseduto già al momento della presentazione dell'offerta da parte di tutti i componenti di un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese. È ammesso in caso di raggruppamento il cumulo delle rispettive classi di iscrizione all’Albo al fine del raggiungimento delle classi prescritte, ferma restando l’iscrizione di ogni categoria richiesta da parte di ciascun componente del RT.
Nel caso di impresa in possesso di sola iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., art. 212 e regolato dal D.M. Ambiente n. 120 del 03/06/2014, alle categorie e classi di cui al punto 4.9 (si intende sia la classe 4 che la classe 9) del disciplinare di gara, si precisa quanto segue:
- le lavorazioni ascrivibili alla categoria OG12 classifica IV risultano a qualificazione obbligatoria e pertanto è possibile:
a) subappaltarla integralmente ad imprese qualificate; oppure
b) presentarsi in R.T.I. di tipo verticale con un operatore/i qualificato/i nella rispettiva categoria; oppure
c) ricorrere all’avvalimento.
Il rifiuto oggetto di intervento consiste, come ampliamente riportato negli elaborati di progetto, in terre e rocce non contenenti sostanze pericolose, l'attribuzione del codice EER 191302 deriva dal fatto che trattasi di intervento di messa in sicurezza di discarica abusiva e come tale da smaltire in discarica D15 (il costo comprende l'ecotassa) o in idoneo impianto di recupero se consentito. Le analisi condotte sul rifiuti in esame (si veda elaborato R2 del progetto esecutivo) hanno escluso l’attribuzione di “pericolosità” del rifiuto, non si consideri pertanto la dicitura “materiale contaminato” in tal senso.
Si ribadisce, così come già riportato all’art. 60 del CSA che l’Appaltatore sarà considerato “produttore” e/o “detentore” di qualsiasi rifiuto derivante dall’espletamento delle attività appaltate e, in quanto tale, sarà tenuto ad ottemperare ad ogni obbligo di legge in tema di recupero/smaltimento degli stessi, sollevando sin d’ora la Stazione Appaltante da ogni onere, obbligo o responsabilità. In qualità di produttore e/o detentore del rifiuto l’appaltatore è tenuto a proprie spese alla classificazione dello stesso anche attraverso analisi chimiche specifiche per l’attribuzione del codice EER (spetterà pertanto all’appaltatore la relativa attribuzione del codice EER) ed eventualmente all’esecuzione di analisi di omologa inclusi i test di cessione per l’accettazione in discarica secondo la vigente normativa.
Le analisi di classificazione dei rifiuti utili all’espletamento dell’appalto in oggetto, sono riportate nell’elaborato R.2 “Relazione tecnica indagini integrative” in cui sono allegati i Rapporti di prova dei Certificati condotti sui materiali presenti nelle aree di scavo. Quanto richiamato alla pagine 30 dell’elaborato R.1 fa riferimento alle pregresse indagini di caratterizzazione svolte sul sito ritenute superate e non utili ad acquisire ulteriori elementi per l’esecuzione delle lavorazioni della presente procedura di appalto.
Il sopralluogo non è obbligatorio, si inviano le coordinate al fine di poterlo individuare ed raggiungere:
41.04918399412814, 16.737088300738314.
In allegato alla documentazione si allega file kmz
Si, è onere dell’impresa, nella tempistica prevista dall’appalto, ottenere le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti del territorio per l’impianto di frantumazione e vagliatura, così come previsto dal D.Lgs. 152/2006.
No. Si veda risposta a quesito 1b. Al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione richiesti è consentito alle imprese associate o costituende in raggruppamento, procedere al cumulo delle sole classi di iscrizioni all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA), sino a raggiungere la classe richiesta 9b.
1.Si conferma quanto chiesto. Si veda risposta a quesito 6. Si ribadisce che i prezzi indicati, in via cautelativa, sono stati determinati per lo smaltimento dei rifiuti; l’Appaltatore, come riportato nel CSA art. 74, dovrà dare priorità al recupero del materiale, che sarà avviato a smaltimento solo qualora non conforme alla normativa che ne consente il recupero. Il produttore dei rifiuti, a seguito della natura del rapporto del contrattuale, sarà l’Appaltatore.
2. Si conferma quanto chiesto. Anche in questo caso si conferma che i nuovi prezzi sono stati elaborati nell’ipotesi di smaltimento in discarica, rimandando all’Appaltatore la facoltà (ove le condizioni/qualità del rifiuto lo rendano possibile) di conferire a recupero i rifiuti ove possibile.
Il sopralluogo non è obbligatorio, si inviano le coordinate al fine di poter individuare il sito e raggiungerlo: 41.04918399412814, 16.737088300738314. In allegato alla documentazione si allega file kmz
Non è consentito. Si veda risposta a quesito 1b e 7. Il requisito di partecipazione che riguarda l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali deve essere posseduta da ciascun componente di un costituendo raggruppamento Temporaneo di Imprese. È consentito alle imprese associate o costituende in raggruppamento, di procedere al cumulo delle sole classi di iscrizioni, e non di categoria, al fine di raggiungere l’importo della classe richiesta dal disciplinare di gara 4C e 9B.
Si veda risposta al quesito 6. Si ribadisce che per l’espletamento dell’appalto, l’appaltatore sarà considerato produttore e detentore del rifiuto pertanto provvederà alla classificazione del rifiuto e all’attribuzione del relativo codice EER compatibile con le lavorazioni, senza per questo saranno modificate le relative voci dei “conferimenti” nel computo metrico.
No. Si veda risposta a quesito 10 e 1b. Al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione richiesti è consentito alle imprese associate o costituende in raggruppamento, procedere al cumulo delle classi di iscrizioni all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA), sino a raggiungere l’importo della classe richiesta 9B.
La Classifica III Bis cumulata con una classifica I non raggiunge la classifica IV richiesta dal bando. Per la dimostrazione del requisito di iscrizione alla Categoria OG12 classifica IV è possibile ricorrere all’avvalimento. L’O.E. può avvalersi di uno o più attestazioni SOA, finché il cumulo delle attestazioni permette di raggiungere la classifica richiesta dal bando. Codesto operatore, pertanto, non essendo, relativamente alle categorie OG12 adeguatamente qualificato (essendo in possesso della classifica III bis) non potrà partecipare alla procedura se non ricorrendo, alternativamente o al subappalto, o al raggruppamento in RTI (si veda risposta a quesito 5), o all’istituto dell’avvalimento di una o più imprese per la categoria OG12, purché sia raggiunta la classifica IV.
In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, non è richiesto per l'ausiliaria il possesso dell'iscrizione A.N.G.A. in quanto l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali costituiscono requisito soggettivo di idoneità professionale e deve essere posseduto già al momento della presentazione dell'offerta da parte dell’operatore economico o da ciascun componente di un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, essendo peraltro requisito non soggetto ad avvalimento. Si veda risposta a quesito 1.
Non ci si può basare sulla sola OG12. La ripartizione delle quote è in funzione delle attività che ogni impresa costituenda il raggruppamento si impegna ed eseguire. Come già riportato nelle precedenti risposte ai quesiti analoghi, è possibile procedere al cumulo delle classi di iscrizioni all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA), in ragione dell’importo dei servizi che ciascuna di esse deve eseguire, e ciascuna impresa deve risultare iscritta all’Albo nella classe corrispondente all’attività che si è obbligata ad eseguire.
Difformemente dall’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, per le lavorazioni ascrivibili alla categoria OG12 classifica IV è possibile:
a) subappaltarla integralmente ad imprese qualificate; oppure
b) presentarsi in R.T.I. di tipo verticale con un operatore/i qualificato/i nella rispettiva categoria; oppure
c) ricorrere all’avvalimento.
È possibile utilizzare entrambe le possibilità, sia elettronicamente tramite il Portale TRASPARE che compilando il file "Modello DGUE Nepta".
L’operatore economico iscritto in categoria 5 soddisfa il requisito di iscrizione alla Categoria 4 Circolare n. 240 del 09/02/2011 dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
Entrambe le voci del conferimento a discarica dei CER 19 13 03 e 16 03 04 nei lavori a misura non comprendono il trasporto, computato nel seguito alle voci 25 e 26 del CME.
Nella "Documentazione Economica", la stessa potrà anche essere allegata alla “Documentazione amministrativa”.
Va inserito solo nel caso in cui il concorrente abbia indicato nell'offerta economica un importo della manodopera inferiore a quello di progetto pari a € 488.974,88.
Il soggetto garantito è il Comune di Bitetto.
Si conferma che, come riportato al paragrafo 4.3.1 della Relazione Generale R.1, “per i rifiuti interrati è previsto un trattamento di vagliatura con vaglio mobile (in sequenza Trituratore, Vaglio stellare, Vaglio a tamburo) e produzione di sottovaglio da avviare a recupero o smaltimento (Codice EER 191302) e sopravaglio a successivo smaltimento (Codice EER 160304)”.
Per la procedura di appalto sarà applicato tutto quanto disciplinato dall’art. 106, comma 8, del Codice.(Dlgs 36/2023).
Risposta Quesito 27:
Come riportato a pag. 75 della relazione R.1, dei 4.700 mc di terreno di scotico solo 360 saranno inviati ad impianti esterni. I restanti 4.340 mc saranno oggetto di rinterro nell’ambito dello stesso cantiere. Si conferma che il terreno contaminato (7.930 mc) sarà inviato ad impianti esterni. Per i terreni (di scotico o contaminati) può non essere effettuata la vagliatura on site.
Si conferma quanto previsto per i rifiuti interrati ed i terreni ad essi frammisti.