Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: Settore Finanze e Tributi Comune di Putignano
Cig: B60BBA08A3
Stato: Termini scaduti
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA CANONI MINORI
Descrizione: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI, DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISIONI, INCLUSA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, CON LA RISCOSSIONE DEL RELATIVO DIRITTO, NONCHЀ LA RISCOSSIONE DEI CANONI RELATIVI ALLA FORNITURA DI ACQUA POTABILE NELLA ZONA RURALE, LA LETTURA DEI CONTATORI E LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI IDRICI PER LA CITTÀ DI PUTIGNANO
Importo di gara: € 691.971,00
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Concessione: SI
Tipo di appalto: Servizi
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Dott. Stefano Maria Sisto
Data di pubblicazione
Data di pubblicazione: 14/03/2025
Data scadenza presentazione chiarimenti:
17/04/2025 23:59 - Europe/Rome
Data scadenza richiesta di sopralluogo:
16/04/2025 12:00 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
23/04/2025 23:59 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa e tecnica:
-
Da:
24/04/2025 08:00 - Europe/Rome
-
A:
24/04/2025 23:59 - Europe/Rome
Data prima seduta pubblica amministrativa
08/05/2025 10:00 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - DETERMINA_Num_961_Atto originale.PDF.P7M
Determina di approvazione schema bando - Determina_di_approvazione_schema_bando.pdf.p7m
Allegato:
Bando di gara - BANDO DI GARA.pdf
Allegato:
Allegato generico di gara - CAPITOLATO TRIBUTI.pdf
Allegato:
Allegato generico di gara - dichiarazione assenza conflitto d'interessi.pdf
Allegato:
Allegato generico di gara - dichiarazione ausiliaria riscossioni.pdf
Allegato:
Allegato generico di gara - DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DA PARTE DELL’IMPRESA AUSILIARIA.pdf
Allegato:
Allegato generico di gara - DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DA PARTE DELL’IMPRESA AUSILIATA.pdf
Allegato:
Allegato generico di gara - dichiarazione integrativa 1.pdf
Allegato:
Allegato generico di gara - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E ALTRE CIRCOSTANZE.pdf
Allegato:
Allegato generico di gara - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO.pdf
Allegato:
Disciplinare di gara - DISCIPLINARE DI GARA.pdf
Allegato:
DGUE - espd-self-contained-request.zip
Allegato:
Allegato generico di gara - informativa privacy.pdf
Allegato:
Allegato generico di gara - ISTANZA DI AMMISSIONE CONSORZI DI COOPERATIVE O TRA IMPRESE ARTIGIANE.pdf
Allegato:
Allegato generico di gara - ISTANZA DI AMMISSIONE PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE.pdf
Allegato:
Allegato generico di gara - ISTANZA DI AMMISSIONE PER IMPRESA SINGOLA.pdf
Allegato:
Allegato generico di gara - ISTANZA DI AMMISSIONE PER RTI - CONSORZI ORDINARI - GEIE.pdf
Allegato:
Allegato generico di gara - LINEE DI INDIRIZZO.pdf
Allegato:
Allegato generico di gara - MO - Procedura OEPV - Con Marca.pdf
Allegato:
Allegato generico di gara - OFFERTA ECONOMICA.pdf
Allegato:
Allegato generico di gara - patto di integrità.pdf
Allegato:
Allegato generico di gara - Piano Economico Finanziario.pdf
Allegato:
Allegato generico di gara - Schema di contratto.pdf
Manuale operativo - MO - Procedura OEPV - Con Marca.pdf
Bando di gara - BANDO DI GARA.pdf.p7m
Capitolato - CAPITOLATO TRIBUTI.pdf.p7m
DGUE - espd-self-contained-request.zip
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - Piano Economico Finanziario.pdf.p7m
Documento generico di gara - dichiarazione assenza conflitto d'interessi.pdf
Documento generico di gara - dichiarazione ausiliaria riscossioni.pdf
Documento generico di gara - DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DA PARTE DELL’IMPRESA AUSILIARIA.pdf
Documento generico di gara - dichiarazione integrativa 1.pdf
Documento generico di gara - DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DA PARTE DELL’IMPRESA AUSILIATA.pdf
Documento generico di gara - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E ALTRE CIRCOSTANZE.pdf
Documento generico di gara - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO.pdf
Documento generico di gara - informativa privacy.pdf
Documento generico di gara - ISTANZA DI AMMISSIONE CONSORZI DI COOPERATIVE O TRA IMPRESE ARTIGIANE.pdf
Documento generico di gara - ISTANZA DI AMMISSIONE PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE.pdf
Documento generico di gara - ISTANZA DI AMMISSIONE PER IMPRESA SINGOLA.pdf
Documento generico di gara - ISTANZA DI AMMISSIONE PER RTI - CONSORZI ORDINARI - GEIE.pdf
Documento generico di gara - patto di integrità.pdf
Documento generico di gara - Schema di contratto.pdf
DISCIPLINARE DI GARA RETTIFICATO - DISCIPLINARE DI GARA-rettificato.pdf.p7m
LINEE DI INDIRIZZO RETTIFICATO - LINEE DI INDIRIZZO-rettificate.pdf.p7m
OFFERTA ECONOMICA - MODELLO RETTIFICATO - OFFERTA ECONOMICA-modello rettificato.pdf
Chiarimenti
L’operatore economico, sostanzialmente, pone n.2 quesiti che possono essere così riassunti:
1. chiarire a quale documento fare riferimento visto che il disciplinare di gara e le linee di indirizzo “sono differenti per quanto riguarda i requisiti di partecipazione”. Sulla base di tale “differenza” lo stesso ritiene di dover fare riferimento alle linee di indirizzo sulla base del favor partecipationis. Tale ultimo principio, a dire dell’operatore, contrasterebbe con il requisito di idoneità professionale previsto dal disciplinare di gara del capitale sociale al capitale sociale pari ad euro 2.500.000,00;
2. con riferimento al requisito tecnico professionale richiesto, se lo stesso possa sussistere nel caso di “gestione dei tributi maggiori, quindi di attività analoghe”.
1. Risposta al quesito di cui al punto 1:
1.1-L’art. 82 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. dispone al comma 1 che “costituiscono documenti di gara, in particolare: a) il bando, l’avviso di gara o la lettera d’invito; b) il disciplinare di gara; c) il capitolato speciale; d) le condizioni contrattuali proposte”.
Lo stesso bando di gara alla voce “Condizioni di partecipazione” dà rilevanza primaria al disciplinare di gara rispetto alla restante documentazione.
Come statuito dal consiglio di Stato, “è noto che il bando, il disciplinare e il capitolato speciale d’appalto hanno ciascuno una propria autonomia ed una propria peculiare funzione nell’economia della procedura. L’insieme delle regole fondamentali di gara, che valgono a delineare la c.d. lex specialis della selezione, può essere ricavato anche dagli atti ‘allegati’ al bando (capitolato speciale d’appalto e/o disciplinare di gara)” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2022, n. 7573).
Secondo quanto affermato da consolidata giurisprudenza, esiste un criterio gerarchico tra fonti dirette a comporre la lex specialis (cfr., ex multis, Cons. di Stato, Sez. V, 31 luglio 2024, n. 6874). Tale principio di gerarchia sussiste chiaramente anche nel rapporto tra la lex specialis (e quindi bando, disciplinare di gara, capitolato speciale e condizioni contrattuali proposte) e la restante documentazione di gara.
È del tutto evidente dunque, che nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti di gara, debba prevalere quanto previsto dal disciplinare di gara rispetto alle linee di indirizzo essendo lapalissiano che, nel caso di specie, la non esatta collimazione segnalata dall’operatore economico tra le linee di indirizzo rispetto al disciplinare di gara sia un mero errore materiale.
In tal senso si è pronunciata anche l’ANAC con la delibera n. 369 del 26 luglio 2023.
1.2-Quanto al richiamato principio del favor partecipationis, si rammenta che i requisiti di ordine speciale vengono individuati dalla stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del singolo contratto che si intende affidare e vengono dalla stessa stabiliti nell’esercizio della propria discrezionalità.
Con particolare riferimento ai requisiti economico-finanziari, sono richiesti per garantire che l’operatore economico possieda una capacità finanziaria adeguata a sostenere i rischi connessi all’esecuzione del contratto.
Il requisito di idoneità professionale del capitale sociale previsto nella misura minima pari ad euro 2.500.000,00 è teso a filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico.
I requisiti di partecipazione richiesti nella presente gara all’operatore economico sono indubbiamente proporzionali e attinenti all’oggetto e non costituiscono una abusiva limitazione dell’accesso concorrenziale alla stessa atteso, peraltro, che ai sensi dell’art. 32 dell’allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 s.n.i. “sono considerati servizi di particolare importanza, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro”.
Il principio del favor partecipationis, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2023, deve essere bilanciato con gli altri princìpi individuati dal Codice e, in particolare, con quello di cui all’art. 1 e cioè il principio del risultato che è finalizzato al raggiungimento dell’interesse pubblico primario che riveste importanza primaria nella valutazione complessiva dei princìpi che entrano in gioco quando si tratta di procedure di gara pubbliche così come disposto dal comma 4 del medesimo articolo.
Vi deve essere, infatti, un contemperamento tra l’esigenza di individuare un operatore economico qualificato e il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, soddisfacendo un requisito sia di natura finanziaria che di natura tecnica individuando l’operatore che ha maturato la capacità di svolgere correttamente la concessione.
Lo stesso art. 6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria del disciplinare di gara prevede che “il requisito sopra citato risponde ai principi di adeguatezza e proporzionalità in considerazione dell’oggetto dell’appalto e delle sue peculiarità, data l’oggettiva complessità dei servizi oggetto della gara, comprendenti diverse attività e per motivi di interesse pubblico, è necessario individuare interlocutori in possesso di un’esperienza specifica particolarmente profonda e quindi tali da garantire anche sul piano economico una speciale affidabilità”.
Tali conclusioni trovano piena conferma nella Delibera n. 67 del 25 febbraio 2025 dell’ANAC.
Alla luce di quanto esposto, i requisiti speciali richiesti sono proporzionali e sono congruamente bilanciati con il precedente enunciato principio.
Pertanto:
a. si risponde negativamente al quesito posto in quanto si deve dare prevalenza al disciplinare di gara;
b. si conferma la piena legittimità dei requisiti speciali di partecipazione individuati dalla stazione appaltante.
2. Risposta al quesito di cui al punto 2:
L’art. 6.3 del Disciplinare di gara (Requisiti di capacità tecnica e professionale) prevede quale requisito di capacità tecnica e professionale l’“aver gestito (…) servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara”.
Come di recente statuito dal Consiglio di Stato, Sez. V, 1° aprile 2025, n. 2731 (con riferimento, peraltro, proprio ad una procedura di gara di affidamento in concessione del servizio di riscossione di tributi locali), “i ‘servizi analoghi’, per giurisprudenza costante, comportano non identità, ma similitudine oggettiva e funzionale tra servizi stessi. Tale similitudine può operare sia sul piano oggettivo ossia sul ‘contenuto’ dell’attività da svolgere (in questa direzione, i servizi debbono dunque essere afferenti alla stessa materia o settore oggetto del servizio), sia sul piano funzionale ossia sulle ‘modalità’ con cui tali attività debbono essere svolte. Nel caso specifico della gestione delle entrate comunali da affidare a soggetti esterni alla PA: il profilo oggettivo è dato dalle attività di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva, di diverse entrate comunali (imposta sulla casa, tassa rifiuti, canone occupazione suolo pubblico, sanzioni stradali)” (cfr., in tal senso, anche Cons. Stato, Sez. VII, 31.08.2023, n. 8101).
Pertanto, si risponde positivamente al quesito posto sussistendo il requisito anche nel caso della gestione dei tributi maggiori.
Spett.le operatore economico, si richiama integralmente la risposta già fornita al Vostro quesito e si conferma la piena legittimità del requisito richiesto non essendo in "conflitto" con il principio del favor partecipationis per le ragioni già esposte.
Con riferimento al quesito formulato, si rappresenta che il calcolo del punteggio verrà effettuato secondo le modalità indicate nelle linee di indirizzo. Ad ogni modo, al fine di agevolare gli operatori economici nella compilazione della documentazione di gara e quindi dell'offerta economica, si è provveduto a caricare il modello di offerta economico rettificato e meglio specificato e che sostituisce il precedente..
Si risponde positivamente al quesito formulato.
L’art. 7 del Disciplinare di gara prevede la possibilità di fare ricorso all’avvalimento anche con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria, vietandone l'utilizzo nel solo caso in cui venga utilizzato "per soddisfare i requisiti di ordine generale e quelli di capacità professionale (...)".
La possibilità di fare ricorso all’avvalimento c.d. di garanzia trova conferma, peraltro, negli artt. 3, 104 e 182 del D.Lgs. n. 36/2023 così come modificato dal correttivo di cui al D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, nei princìpi e negli artt. 36 della Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni e 58 e 63 della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, nella relazione del Consiglio di Stato del 07.12.2022 allo schema definitivo di Codice dei Contratti Pubblici (pp. 216-217) e nella più recente giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17.01.2025, n. 367; T.A.R. Liguria, Sez. I, 25.06.2024, n. 462).
La richiesta di chiarimento formulata trova risposta nell’art. 5 del Capitolato. All’operatore economico spetta l’aggio nella misura risultante dal verbale di gara e il rimborso delle spese di spedizione e di notifica dei diritti e competenze relativi alle procedure di recupero coattivo da addebitare ai contribuenti.
In primis, si rammenta all’operatore economico che la richiesta di chiarimenti può essere usata per le finalità indicate all’art. 2.2 del disciplinare e non per esprimere opinioni o valutazioni personali.
Ad ogni modo, con riferimento ai requisiti previsti dall’art. 6.3 del disciplinare di gara e al richiamato principio del favor partecipationis, si evidenzia, nel richiamare quanto già evidenziato nella risposta al quesito 1, che i requisiti di ordine speciale vengono individuati dalla stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del singolo contratto che si intende affidare e vengono dalla stessa stabiliti nell’esercizio della propria discrezionalità. Con particolare riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, gli stessi sono richiesti per garantire che facciano ingresso in gara concorrenti forniti di una capacità professionale e tecnica coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico. I requisiti di partecipazione richieste nella presente gara all’operatore economico sono indubbiamente proporzionale e attinenti all’oggetto e non costituiscono una abusiva limitazione dell’accesso concorrenziale alla stessa, atteso, peraltro, che ai sensi dell’art. 32 dell’allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. “sono considerati servizi di particolare importanza, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro”. Il principio del favor partecipationis, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2023, deve essere bilanciato con gli altri princìpi individuati dal Codice e, in particolare, con quello di cui all’art. 1 e cioè il principio del risultato che è finalizzato al raggiungimento dell’interesse pubblico primario che riveste importanza primaria nella valutazione complessiva dei princìpi che entrano in gioco quando si tratta di procedure di gara pubbliche così come disposto dal comma 4 del medesimo articolo. Vi deve essere, infatti, un contemperamento tra l’esigenza di individuare un operatore economico qualificato e il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, soddisfacendo un requisito sia di natura finanziaria che di natura tecnica individuando l’operatore che ha maturato la capacità di svolgere correttamente la concessione. Tali conclusioni sono in linea con quanto affermato dall’ANAC nella Delibera n. 67 del 25 febbraio 2025 dell’ANAC. Alla luce di quanto esposto, i requisiti speciali richiesti sono proporzionali e sono congruamente bilanciati con il precedente enunciato principio.
In relazione ai servizi analoghi, l’art. 6.3 del Disciplinare di gara (Requisiti di capacità tecnica e professionale) prevede quale requisito di capacità tecnica e professionale l’“aver gestito (…) servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara”. Come di recente statuito dal Consiglio di Stato, Sez. V, 1° aprile 2025, n. 2731 (con riferimento, peraltro, proprio ad una procedura di gara di affidamento in concessione del servizio di riscossione di tributi locali), “i ‘servizi analoghi’, per giurisprudenza costante, comportano non identità, ma similitudine oggettiva e funzionale tra servizi stessi. Tale similitudine può operare sia sul piano oggettivo ossia sul ‘contenuto’ dell’attività da svolgere (in questa direzione, i servizi debbono dunque essere afferenti alla stessa materia o settore oggetto del servizio), sia sul piano funzionale ossia sulle ‘modalità’ con cui tali attività debbono essere svolte”.
Alla richiesta se il requisito dei 10 anni può essere soddisfatto sommando gli anni di attività svolta anche in Comuni diversi, si risponde positivamente purché non vi sia soluzione di continuità, ferma restando la necessaria sussistenza di tutti gli altri requisiti ed aspetti richiesti nel medesimo art. 6.3 e, comunque, nell’intero disciplinare di gara.
Con riferimento al punto 1):
Con riferimento al PEF si precisa innanzitutto che lo stesso alla voce “ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA DELLA CONCESSIONE” precisa che “Le stime contenute nel presente documento sono state effettuate sulla base dei dati generali disponibili, dell'esperienza dell'Ente e delle caratteristiche del territorio e del servizio necessario nel Comune di Putignano. Si precisa che il presente piano ha il solo scopo di individuare gli elementi principali da porre a base di gara per l'affidamento e la gestione dei servizi predetti. Gli elementi di base e le modalità di calcolo non hanno pertanto nessuna rilevanza ai fini del rapporto contrattuale”. E ancora che “ciascun concorrente dovrà predisporre il proprio piano economico finanziario, redatto e sottoscritto da un professionista iscritto all'ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, basandosi sui dati generali disponibili e sulla propria esperienza di società specializzata, anche in relazione alle caratteristiche del territorio in cui il servizio dovrà essere svolto. Ogni responsabilità resta, quindi, in capo al proponente, anche in caso di assunzione dei medesimi valori proposti nel presente piano o in caso di errori anche materiali sui calcoli e sui presupposti a base del presente piano finanziario”.
Ad ogni modo si rappresenta che il piano economico finanziario fa riferimento soprattutto a quelle figure impiegate stabilmente e, solo in maniera marginale, a quelle impiegate occasionalmente e/o in via indiretta.
Nello stesso PEF, a pag. 4, sono riportati i costi di gestione tra cui “costi generali e di direzione” tra i quali vengono fatti rientrare “gli impiegati in attività trasversali”.
Con riferimento al punto 2): L’operatore economico deve indicare un unico ribasso in percentuale sull’aggio, così come disposto dall’art. 2 del capitolato e nella restante documentazione di gara compreso il modulo dell’offerta economica rettificato.
Con riferimento alle problematiche relative alle modalità di caricamento delle buste si invita l’operatore economico a seguire le modalità presenti nel manuale della CUC messo a disposizione da questo Ente o reperibile sul sito istituzionale della stessa CUC. Infatti, a pag. 6 di tale manuale alla quale si rimanda per brevità, l’operatore economico trova la risposta alla domanda formulata. Si invita l’operatore economico a leggere attentamente il manuale operativo della CUC.
Per quanto concerne la relazione illustrata al PEF, si conferma quanto indicato e richiesto negli atti di gara. Si rammenta all’operatore economico, che in realtà già risponde a se stesso, che la richiesta di chiarimenti può essere usata per le finalità indicate all’art. 2.2 del disciplinare e non per esprimere opinioni o valutazioni personali.
In relazione all’“attesa di ricevere risposta in merito al quesito formulato” e quindi alla sollecitazione che viene formulata nel ricevere risposta, si rammenta che l’art. 2.2 del disciplinare regolamenta le tempistiche per le risposte alle richieste di chiarimenti.
Si invita l’operatore economico a rispettare le tempistiche presenti nel disciplinare di gara all’art. 2.2 e a fare un uso della richiesta di chiarimenti adeguato e conforme alla disciplinare di gara.
La richiesta di chiarimento è formulata in modo generico e non rispetta le condizioni espressamente indicate nell’art. 2.2 del disciplinare di gara. Ad ogni modo, l’operatore economico si deve attenere alla documentazione richiesta nella lex specialis, in particolare nel disciplinare (anche nei punti in cui vengono indicati i contenuti delle buste digitali), facendo uso dei modelli caricati sul portale di gara e allegando e producendo la documentazione richiesta. Invitiamo l’operatore economico a consultare, altresì, il manuale operativo della CUC per quanto concerne gli aspetti di visualizzazione anticipata dei campi e della documentazione richiesta.
Risposta al punto 1: l’operatore economico deve indicare un unico ribasso in percentuale sull’aggio, così come disposto dall’art. 2 del capitolato e nella restante documentazione di gara compreso il modulo dell’offerta economica rettificato.
Risposta al punto 2: con riferimento ai costi riportati nel PEF, si rappresenta che tale documento di gara, alla voce “ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA DELLA CONCESSIONE”, precisa che “Le stime contenute nel presente documento sono state effettuate sulla base dei dati generali disponibili, dell'esperienza dell'Ente e delle caratteristiche del territorio e del servizio necessario nel Comune di Putignano. Si precisa che il presente piano ha il solo scopo di individuare gli elementi principali da porre a base di gara per l'affidamento e la gestione dei servizi predetti. Gli elementi di base e le modalità di calcolo non hanno pertanto nessuna rilevanza ai fini del rapporto contrattuale” e che “ciascun concorrente dovrà predisporre il proprio piano economico finanziario (…). Ogni responsabilità resta, quindi, in capo al proponente, anche in caso di assunzione dei medesimi valori proposti nel presente piano o in caso di errori anche materiali sui calcoli e sui presupposti a base del presente piano finanziario”. Inoltre, i costi relativi alla figura del responsabile fanno riferimento, in particolare e fermo restando quanto appena sopra specificato, alle ore che tale figura ha dedicato alla sede di Putignano. Non vi è, quindi, da apportare alcuna rettifica ai dati inseriti negli atti di gara.
Risposta al punto 3: l’operatore economico deve compilare le parti necessarie e attinenti alla presente gara e allegando la documentazione richiesta. Con riferimento al modulo da voi richiamato:
a. per la parte del modulo in cui vi è scritto “nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni _____ pari ad almeno € ______ IVA di legge esclusa” non è da compilare la tabella sottostante;
b. con riferimento alla certificazione di sistema non va compilato il relativo campo;
c. con riferimento al requisito delle perdite pregresse, tale dato può essere aggiunto al modulo editabile. Si rammenta che tale requisito deve essere comunque provato mediante la documentazione richiesta negli atti di gara. Si rammenta, inoltre, che con l’istanza di ammissione l’operatore economico dichiara di “accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto”.
Risposta al punto 4: tutti gli importi vengono riscossi dal concessionario in nome e per conto dell’Ente come già specificato negli atti di gara.
Risposta al punto 5: la richiesta di tali informazioni – atti - documenti non può essere effettuata per mezzo dei chiarimenti. Questi ultimi, infatti, possono essere formulati per le finalità e con le modalità di cui all’art. 2.2 del disciplinare di gara.
Risposta al punto 6: si rimanda a quanto già specificato negli atti di gara e, in particolare, nel capitolato.
Risposta al punto 7: la richiesta di tali informazioni – atti - documenti non può essere effettuata per mezzo dei chiarimenti. Questi ultimi, infatti, possono essere formulati per le finalità e le modalità di cui all’art. 2.2 del disciplinare di gara.
Risposta al punto 8: si ribadisce che la richiesta di chiarimenti può essere formulata per le finalità e con le modalità di cui all’art. 2.2 del disciplinare di gara. Ad ogni modo, trattandosi di dato pubblico, si risponde al quesito rappresentando che il gestore uscente è M.T. S.p.a.. Il dato richiesto è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Putignano nella Sezione Amministrazione Trasparente oltre che sulla stessa C.U.C. Montedoro.
Risposta al punto 9: il personale in salvaguardia è stato indicato in maniera specifica nella documentazione di gara, in particolare nell’art. 8 del Capitolato.
Risposta al punto 10: la domanda da voi formulata trova risposta nel chiarimento già fornito per questa gara: “La richiesta di chiarimento formulata trova risposta nell’art. 5 del Capitolato. All’operatore economico spetta l’aggio nella misura risultante dal verbale di gara e il rimborso delle spese di spedizione e di notifica dei diritti e competenze relativi alle procedure di recupero coattivo da addebitare ai contribuenti”.
Risposta al punto 11: la richiesta di chiarimento formulata trova risposta nell’art. 3, in particolare ai commi 5, 6 e 7 del capitolato.
Si invita l’operatore economico a fare un uso della richiesta di chiarimenti adeguato e conforme al disciplinare di gara.